Sinossi *: Le immagini raccontano la storia del diritto d’asilo in Italia e della riabilitazione delle vittime di tortura, ricordando la costituzione Italiana, le convenzioni di Ginevra e New York, le Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
Note:
L’asilo è un diritto umano fondamentale regolato da norme di diritto internazionale, dal diritto dell'Unione Europea e da norme interne.
1 gennaio 1948: secondo la Costituzione all'art. 10, “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”
10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nell’art. 14 “Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni”.
La condizione di rifugiato a livello internazionale è regolata dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951 e dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.
Il 10 Dicembre 1984 a New York, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione 39/46 adotta la “Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti”. Nell’art. 14 si dichiara: “Ogni Stato Parte, nel proprio ordinamento giuridico, garantisce alla vittima di un atto di tortura il diritto ad una riparazione e ad un risarcimento equo ed adeguato che comprenda i mezzi necessari ad una riabilitazione la più completa possibile.
Il 12 gennaio 1989 viene ratificata la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, che entra in vigore per l'Italia l'11 febbraio 1989. Sono 169 i paesi che hanno ratificato l’adesione.
Finalmente il 3 aprile 2017, dopo oltre 30 anni dalla convenzione di New York, l’Italia adotta le “Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale” con l’intento di fornire indicazioni sull’attuazione di interventi appropriati ed uniformi su tutto il territorio nazionale.
La riabilitazione comprende “tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire anche nel lungo periodo la continuità tra azioni di cura e quelle di riabilitazione”
E' ormai accertato che le difficoltà di accesso e di utilizzo dei servizi socio-sanitari e riabilitativi riguardano maggiormente le persone svantaggiate e tra queste, spesso, i migranti forzati.
I servizi riabilitativi sono finalizzati ad aiutare gli individui a sviluppare abilità accedendo alle risorse necessarie per l’acquisizione di competenze per rispondere ai compiti evolutivi e sociali e aumentare la capacità di avere successo ed essere soddisfatti negli ambienti abitativi, lavorativi, scolastici e sociali di loro scelta
La riabilitazione delle vittime di tortura o di violenza estrema non può avvenire se non attraverso un nuovo inserimento sociale di persone troppo spesso “confinate” negli specifici settori d’intervento dei relativi servizi o escluse dal mondo formativo e produttivo”.