Sinossi *: "Chiunque (...) compie atti di libidine su persona dello stesso sesso, ovvero si presta a tali atti, è punito, se dal fatto derivi pubblico scandalo, con la reclusione da sei mesi a tre anni."
Così enunciava nel 1927, in prima stesura, l'articolo 528 del nuovo codice penale Rocco riguardo la repressione dell'omosessualità, che veniva in tal modo per la prima volta contemporaneamente riconosciuta e sanzionata. Sul sanzionarla tutti d'accordo, ma sulla necessità di riconoscere che in Italia fosse diffuso il "turpe vizio" - come veniva allora definita una relazione non eterosessuale - mai e poi mai! Sarebbe stata messa in discussione la virilità stessa del maschio italiano!
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